La UILTuCS Emilia-Romagna si prefigge di rappresentare le lavoratrici e i lavoratori del terziario. Dare forza al lavoro.

Indirizzo
Via delle Lame, 98 – 40121 – BOLOGNA (BO)

Informazioni per i contatti
Email: [email protected]
PEC: [email protected]
Telefono: 051/550502
Fax: 051/550918

Altre informazioni
E’ aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (festivi esclusi)

Telefono 051/550502 – Fax 051/550918

Image Alt

UILTuCS ER

  /  Eventi   /  La Conciliazione come alternativa al Contenzioso
Seminario Conciliazione

La Conciliazione come alternativa al Contenzioso

Tempo di Lettura: 2 minuti

Il valore dell’accordo:  la conciliazione come alternativa al contenzioso in tribunale.

Il tema della conciliazione nelle controversie di lavoro è di grande attualità, alla luce delle recenti sentenze: se ne è parlato al seminario, organizzato da Ebiterbo, che ha visto dialogare tra loro l’Avvocato Bruno Laudi, del Foro di Bologna, che assiste principalmente aziende e datori di lavoro, e l’Avvocato Gianluca Spolverato, Foro di Padova, che rappresenta più spesso i lavoratori.

L’incontro, moderato da Stefano Franzoni, Segretario Nazionale UILTUCS e Presidente Ebiterbo, e da Paola Fontanelli, consigliere Ebiterbo, ha visto la numerosa e attiva partecipazione di consulenti, avvocati, responsabili del personale, sindacalisti e aziende.

Vivere un contenzioso in tribunale non è mai una bella esperienza: riconoscere questo, specie da parte degli stessi avvocati, aiuta a cercare, e auspicabilmente a trovare, accordi in sedi alternative, come indicato nel Codice Civile “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.” (art. 1965 c.c.)
Ai fini della validità dell’accordo di conciliazione (art. 410 c.p.c.), è importante tenere presente:

–    la sede della conciliazione – se è “protetta”, quindi sedi sindacali e di enti bilaterali, offre maggiori garanzie sull’inoppugnabilità del verbale;
–    il rispetto della procedura, fondata sulla piena consapevolezza  delle parti;
–    se i diritti in questione sono disponibili o indisponibili (es. la rinuncia al diritto alla salute è nulla – art. 1418 c.c.);
–    l’importanza delle premesse indicate sul verbale, che delimitano il perimetro della conciliazione e sono la prova della situazione rappresentata dalle parti;
–    se si tratta di una transazione generale (il riconoscimento di alcuni diritti rivendicati e la rinuncia agli ulteriori diritti) o novativa (ossia la rinuncia a tutti i diritti rivendicati e la sostituzione con nuove obbligazioni indipendenti dal rapporto di lavoro) con conseguenze fiscali differenti;
    le reciproche concessioni sono da valutarsi con riferimento alle reciproche pretese e contestazioni e non ai diritti effettivamente spettanti; non è inoltre vincolante un equilibrio economico tra le reciproche concessioni;
    è opportuno indicare sempre il lordo dell’eventuale credito, dal momento che se il datore di lavoro non rispettasse gli accordi e si rendesse necessario il ricorso al Fondo di Garanzia dell’INPS, l’Istituto opera sempre la trattenuta sugli importi indicati.

Il ruolo del Conciliatore  si conferma fondamentale, in quanto garanzia della sussistenza di tutti gli elementi di validità della conciliazione, non solo informando le parti e verificando la loro volontà, ma anche rappresentando loro eventuali ulteriori diritti per rafforzare la loro consapevolezza.

Attivare la conciliazione presso le Commissioni Paritetiche Territoriali istituite presso il sindacato o l’ente bilaterale di riferimento è garanzia di attenzione a tutti gli aspetti del procedimento, ai fini della piena validità dello stesso.