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Normativa, Giurisprudenza e Sciopero

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Diritto di sciopero e normative di regolamentazione

Lo sciopero costituisce il principale e tradizionale mezzo di lotta sindacale a disposizione dei lavoratori subordinati per la difesa dei propri diritti, per avanzare richieste di miglioramento economico e qualità del lavoro, uno strumento talvolta essenziale ai fini della negoziazione collettiva e delle relazioni industriali.
L’art. 40 della Costituzione Italiana lo definisce un, diritto “individuale” ad uso collettivo, una scelta di libertà, un diritto al conflitto, sia per migliorare le condizioni economiche (ridurre le diseguaglianze), sia per migliorare la qualità e la sicurezza del proprio lavoro.
Gli scioperanti per effetto dei principi costituzionali non possono subire nessuna conseguenza per l’adesione allo sciopero, se non la mancata retribuzione per il periodo in cui hanno scioperato.
La corte costituzionale ha riconosciuto via, via nel tempo, in aggiunta al classico sciopero effettuato per fini contrattuali, altre casistiche, tutte valutate legalmente ammissibili: lo sciopero economico, lo sciopero politico e lo sciopero di solidarietà.
Lo sciopero economico e politico è, essenzialmente, indirizzato ad impedire interventi economici svantaggiosi nei confronti dei lavoratori o per rivendicare ed ottenere cambiamenti migliorativi che la classe politica fatica ad esprimere e/o a realizzare, in questo caso non si sciopera contro il proprio datore di lavoro ma verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento.
Lo sciopero di solidarietà trova invece corrispondenza quando l’astensione al lavoro di un gruppo di lavoratori viene effettuata per sostenere e solidarizzare con le rivendicazioni di altri lavoratori.
Alla base di ogni forma però, perché lo sciopero sia legittimo, deve esserci sempre un interesse collettivo.
La stessa costituzione prevede l’emanazione di leggi ordinarie al fine di individuare i limiti di esercizio dello sciopero in particolari contesti, per esempio i servizi essenziali.
La prima disciplina dello sciopero è stata istituita con la legge 12 giugno 1990, n. 146.
La legge 146/1990 stabilisce esigenze di regolamentazione e introduce il principio per cui, il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello della salute, dei trasporti e delle comunicazioni.
In caso di violazione della normativa che regola lo sciopero (relativamente ai servizi essenziali), ad esempio nel caso non venga dato un congruo preavviso, questo può essere precettato da parte del Governo che può anche ordinarne la revoca.
La successiva L.83/2000 in considerazione dell’esigenza di rafforzare l’autodisciplina delle parti sociali inserisce ulteriori limiti prima della proclamazione dello sciopero, lo scopo della legge è quello di sviluppare forme negoziali di prevenzione, di raffreddamento e conciliazione secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o, in assenza, secondo quanto previsto dalla stessa legge.
Lo sciopero pertanto inteso come extrema ratio a seguito del fallimento della negoziazione.
La L.83/2000 prevede anche che la revoca dello sciopero, una volta che ne è stata data notizia all’utenza, debba essere giustificata da un accordo specifico tra le parti o un impegno a riprendere le trattative.
Tuttavia la precettazione può essere decisa anche da un’esplicita richiesta della Commissione di garanzia o dell’autorità competente.
Riepilogando:
– Obbligatorietà del preavviso;
– Indicazione preventiva della durata dello sciopero;
– Previsione di misure per garantire i servizi indispensabili;
– Obbligo di esperire una procedura di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione dello sciopero.
Fonti normative:
– Art. 40 Costituzione
– Legge 15 giugno 1990, n. 146
– Legge 11 aprile 2000, n. 83
Sciopero Accordo Farmacie
Sciopero Accordo Istituti vigilanza
Sciopero accordo pulizie multiservizi
Sciopero nei servizi pubblici essenziali e prospettive di riforma articolo approfondimento
Testo Coordinato Delle Leggi 12 Giugno 1990 N.146 e 11 Aprile 2000 N. 83